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Confederazione Unitaria dei Medici Italiani - Associazione Italiana dei Medici Specialisti in formazione e Specialisti

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ATTO MODIFICATIVO DI ASSSOCIAZIONI SINDACALI
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici maggio duemila,in Bussolengo, in una sala dell'hotel Montresor, in via Mantenga n.30/a, ove richiesto.
Dinanzi a ne Rosalia Russo, notaio in Sommacampagna, iscritto al collegio notarile del distretto di Verona.
Senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia fatta concordemente dai comparenti, che dichiarano di avere i requisiti, con il mio consenso
sono comparsi
il dott. Francesco Medici, medico nato a Roma 21 settembre 1962, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Segretario Nazionale dell'associazione sindacale.
SIME-A.I.S.S. (Sindacato Medici Europei - Associazione Italiana Medici Specialisti in formazione e Specialisti), con sede in Roma in via Marchiafava n. 1 codice fiscale dichiarato 03890771003 autorizzato al presente atto con delibera dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, verbale ricevuto da me notaio in data 12 maggio 2000, repertorio n. 1261, raccolta n. 86, in corso di registrazione;
il dottor Ernesto La Vecchia, nato a Roma il 17 maggio 1954 residente a Terrazzano, in via Orchidea n. 4 
il quale interviene al presente atto in qualità di delegato dal congresso nazionale dell'associazione sindacale denominata C.U.M.I. (Confederazione Unitaria Medici Italiani), con sede in Roma, via Norcia n. 8, codice fiscale dichiarato 93006200500 a ciò autorizzato in virtù di delibera del sudetto organismo, verbale ricevuto da me notaio in data 13 maggio 2000, repertorio n. 1260 raccolta n. 85 in corso di registrazione.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, premetto:
- che in data 11 maggio 2000 si è riunito a Bussolengo il Congresso Nazionale di Unificazione composto dai delegati della S.I.M.E.-A.I.S.S., per discutere e redigere la bozza dello statuto che dovrà disciplinare l'attività dell'associazione sindacale risultante dalla riunione delle sudette associazioni;
-che la bozza di statuto, così come elaborata è stata sottoposta, unitamente al progetto di unificazione delle associazioni sindacali aal'approvazione delle rispettive assemblee dei delegati in osservanza delle norme statutarie delle singole associazioni;
-che sia il congresso nazionale del C.U.M.I., sia l'assemblea dei delegati della S.I.M.E.-A.I.S.S. hanno approvato all'unanimità la proposta di unificazione delle due associazioni sindacali e lo statuto così come elaborato, statuto che, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso,
tra i predetti comparenti si stipula e si conviene quanto segue:


Art.1)

E' costituita l'associazione sindacale denominata C.U.M.I.-A.I.S.S., con sede in Roma, via Livorno n. 36 e con durata a tempo indeterminato:



Art.2)

Possono iscriversi al Sindacato tutti i medici iscritti all'Ordine Professionale nonché laureati in Odontoiatria e laureati in medicina veterinaria, che si riconoscono nella finalità della confederazione:
Sono iscritti al Sindacato tutti i soci medici chirurghi che abbiano conferito delega sindacale o scheda di adesione a C.U.M.I., S.I.M.E.-A.I.S.S.,AMICO
Sono soci ordinari gli iscritti che sottoscrivono la delega sindacale approvata dagli organismi statutari.
I soci ordinari rappresentano l'elettorato attivo del Sindacato e possono, di diritto far parte degli Organi istituzionali del Sindacato deliberativi ed esecutivi.
Fanno parte del sindacato in qualità di soci aggregati i medici gli odontoiatri e i veterinari liberi professionisti, i medici in formazione, gli studenti in medicina e chirurgia che hanno sottoscritto la scheda di adesione, i quali attraverso specifici momenti associativi, trovano rappresentanza negli organi statutari della C.U.M.I.-A.I.S.S., secondo le forme che saranno stabilite dal Consiglio Nazionale, che determinerà anche la misura della quota associativa annuale.



Art3)

Il sindacato ha lo scopo prevalente di tutelare gl'interessi degli iscritti in relazione a:
- La dignità, gli aspetti economici normativi e previdenziali del rapporto di lavoro,
- La sicurezza sul posto di lavoro,
- Il riconoscimento in ambito comunitario dei titoli rilasciati dalle scuole italiane di formazione e specializzazione,
- La collocazione in tutti gli ambiti lavorativi sanitari.
Il sindacato persegue tali fini facendo propi i motivi ispiratori della legge istitutiva del SSN, che, applicando l'art. 32 della costituzione, in una visione universalistica e solidaristica, tutela la salute come benessere psico-fisico dell'individuo e prevalente interesse della collettività.



Art.4)

Il Sindacato separa le proprie responsabilità de quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distingue per natura, finalità e metodo di azione e rivendica la piena indipendenza de qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia dal potere politico.
Ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si fondino sull'unica condizione dell'adesione libera e spontanea dei lavoratori.
Il sindacato vuole facilitare l'inserimento del medico nell'attività professionale attraverso l'equa distribuzione del lavoro medico in Europa a tutti i livelli.
La C.U.M.I.-A.I.S.S. non persegue fini di lucro ed ha la finalità prioritaria di sostenere il primato del Servizio Sanitario Pubblico. Essa si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi morali, professionali, culturali ed economici degli associati, di promuovere e sviluppare il ruolo del medico con esclusivo rapporto con il S.S.N.
La C.U.M.I.-A.I.S.S. si propone inoltre di:
- privilegiare il momento della prevenzione, di sviluppare la partecipazione attiva della popolazione nella lotta per la salute e contro le cause prime di malattia
- promuovere e difendere la qualità delle prestazioni da erogare agli assistiti
- partecipare alle iniziative e alla realizzazione finalizzata ad ottimizzare le strutture ed i servizi sanitari
- promuovere la solidarietà tra tutti i Sindacati, le Associazioni e le categorie mediche al fine di tutelare gli interessi della professione medica
- proporre e promuovere organica programmazione sanitaria, che alla stregua di quanto avviene in altri paesi dell'Unione Europea (U:E.), porti il laureato a lavorare nel più breve tempo possibile dal conseguimento della laurea
- promuovere tutte le iniziative atte a garantire pari opportunità lavorative e di crescita professionale per le donne, anche in funzione della tutela della maternità, anche adottiva
- assumere la rappresentanza della categoria degli iscritti a tutti gli effetti presso le Autorità e gli Organismi Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali
- promuovere studi, ricerche, indagini conoscitive, attività pubblicistiche ed editoriali, in ambito nazionale ed internazionale, anche al fine di formulare proposte di natura politica, legislativa ed amministrativa. Il Sindacato ritiene che la formazione dello specialista, universitario, ospedaliero o di Medicina Generale, sia alla base della riqualificazione professionale della categoria. Per questi motivi l'accesso alla formazione specialistica deve essere regolato da norme chiare ed incontestabili, tali da garantire l'utenza
- sostenere le norme che rendano impossibile ogni sfruttamento della professione medica;
- promuovere iniziative per confederarsi a livello internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale con gli altri Organismi sindacali medici autonomi, nonché con altre Associazioni di categoria siano esse sanitarie, tecniche, professionali, o per costituire patti d'intesa per obbiettivi comuni con gli Organismi e le Associazioni innanzi dette;
- realizzare per i propri iscritti un sistema integrato e polivalente di servizi (assistenza legale, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc. )
- promuovere e svolgere attività culturali e di formazione, sia sul piano professionale che culturale, al fine di ottenere la qualificazione professionale dei propri iscritti (in relazione alle diverse categorie di medici associati), nonché l'arricchimento culturale, più in generale, della collettività.
La C.U.M.I.-A.I.S.S. persegue gli scopi associativi anche attraverso attività editoriali di pubblicazione di periodici rivolti ai propri iscritti e più in generale a tutti i medici italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di editoria e radiotelevisione.



Art.5)

La qualità di associato si perde per morte, dimissione, esclusione che segua a morosità annuale, indegnità e per altro comportamento contrario al presente statuto.
In tutti questi casi, ed in ogni caso in cui l'associato cessi di appartenere al Sindacato, non compete alcun rimborso o indennizzo e i contributi versati rimarranno a fondo perduto nella Cassa del Sindacato.


Art.6)

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, l'associazione sindacale denominata C.U.M.I.-A.I.S.S. subentra in tutto il patrimonio attivo e passivo delle partecipanti alla fusione, subentra di pieno diritto in tutti i rapporti giuridici, reali e personali, attivi e passivi in tutti i diritti, azioni e ragioni, nonché in tutti gli obblighi e vincoli delle organizzazioni partecipanti alla fusione, accollandosi l'onere di provvedere all'estinzione di tutte le passività. Pertanto il Patrimonio della C.U.M.I.-A.I.S.S. è costituito:
- dai beni mobili ed immobili aziendali, provinciali, Regionali, Nazionali, proprietà di C.U.M.I., - SIME- A-I-S-S-, AMICO
- dalle testate giornalistiche "IL medico d'Europa, Prospettive Mediche, Specialisti In formazione 
- dai logo delle tre rispettive associazioni sindacali
- dalle quote associative ordinarie
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Sindacato
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccellenze di bilancio.
L'associazione risultante dalla fusione provvederà a tutti gli adempimenti richiesti ai fini delle trascrizioni sui pubblici registri mobiliari ed immobiliari.


Art.6 bis)

Il Sindacato è organizzativamente strutturato in Sedi Regionali ed aziendali e locali. Sono Organi del Sindacato: il congresso Nazionale; la Presidenza Nazionale; il Consiglio Nazionale; la Consulta delle Regioni; il Segretario Generale; il Vice Segretario Nazionale; il Tesoriere Nazionale; la Segreteria Nazionale; il Collegio Nazionale dei Probiviri; il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; il Congresso Regionale; il Presidente Regionale; il Segretario Regionale; il Vice Segretario Regionale; il Tesoriere Regionale; il Consiglio Regionale; il Segreteria Regionale; l'Assemblea e il Coordinamento di Azienda di Gruppi di Aziende o di Provincia; il Rappresentante sindacale di azienda, di gruppi di aziende o di provincia.


Art.7)

L'associazione sindacaleC.U.M.I.-A.I.S.S. è disciplinata delle norme contenute nello statuto che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera A.


Art.8)

I comparenti provvederanno alla convocazione dell'organismo unitario al fine di procedere alla elezione degli organi statutariamente previsti.


Art.9)

Ai fini dell'attuazione della pubblicità mobiliare e immobiliare i comparenti dichiarano che le rispettive associazioni non sono proprietarie di beni mobili registrati o immobili per i quali si renda necessaria la trascrizione del presente atto nei pubblici registri.


Art.10)

Fino alla elezione degli organi statutari viene designato a rappresentare l'associazione il dottor Francesco Medici.
Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato. Imposte e spese del presente atto sarano a carico dell'associazione C.U.M.I..-A.I.S.S.


Art.11)

L'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione sono disciplinate dall'art. 17 dell'allegato Statuto




Io notaio

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano, scritto da me notaio su tre fogli per dieci pagine dell'undicesima fino a questo punto .

Firmato: Ernesto La Vecchia, Francesco Medici




STATUTO


Art.1

E' costituito in Roma con durata a tempo indeterminato, il sindacato Confederazione Unitaria dei Medici Italiani, Associazione dei medici Specialisti in formazione e Specialisti contraddistinto con la siglaCUMI-AISS, con sede in Via Livorno 36, Roma , che raccoglie la tradizione sindacale della CUMI, dell'Associazione Medici della Funzione Pubblica a tempo pieno, del Sindacato dei Medici Europei (SIME-AISS), dell'AMICO.
Il sindacato è retto dalle norme del presente statuto e da quelle previste agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.
Esso è socio fondatore del SIME (Sindacato dei Medici Europei) e ne costituisce la sua articolazione italiana.
Aderisce in qualità di socio fondatore, alla Federazione Medici (FM) e all'Associazione Culturale Medica Interdisciplinare (Ass. CUMI).


Art.2

Possono iscriversi al Sindacato tutti i medici iscritti all'Ordine Professionale nonché i laureati in odontoiatria e in medicina veterinaria che si riconoscono nelle finalità della Confederazione.
Sono iscritti al Sindacato tutti i soci medici chirurghi che abbiano conferito delega Sindacale o scheda di adesione a CUMI, SIME-AISS, AMICO.
Sono soci ordinari gli iscritti che sottoscrivono la delega sindacale approvata dagli organismi statutari.
I soci ordinari rappresentano l'elettorato attivo del Sindacato e possono, di diritto far parte degli Organi istituzionali del Sindacato deliberativi ed esecutivi.
Fanno parte del Sindacato, in qualità di soci aggregati i medici, gli odontoiatri e i veterinari liberi professionisti, i medici in formazione, gli studenti in medicina e chirurgia che hanno sottoscritto la scheda di adesione, i quali attraverso specifici momenti associativi, trovano rappresentanza negli organi statutari della CUMI-AISS, secondo le forme che saranno stabilite dal Consiglio Nazionale, che determinerà anche la misura della quota associativa annuale.


Art.3

Il sindacato ha lo scopo prevalente di tutelare gli interessi degli iscritti in relazione a:
- La dignità, gli aspetti economici normativi previdenziali del rapporto di lavoro.
- La sicurezza sul posto di lavoro
- Il riconoscimento in ambito comunitario dei titoli rilasciati dalle scuole italine di formazione e di specializzazione
- La collocazione in tutti gli ambiti lavorativi sanitari
Il sindacato persegue tali fini facendo propri i motivi ispiratori della legge istitutiva del SSN, che, applicando l'art.32 della costituzione, in una visione universalistica e solidaristica, tutela la salute come benessere psico-fisico dell'individuo e prevalente interesse della collettività.


Art.4

Il Sindacato separa le proprie responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distingue per natura, finalità e metodo di azione e rivendica la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna e l'assoluta autonomia dal potere politico. Ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si fondino sull'unica condizione dell'adesione libera e spontanea dei lavoratori.
Il Sindacato vuole facilitare l'inserimento del medico nell'attività professionale attraverso l'equa distribuzione del lavoro medico in Europa a tutti i livelli.
La CUMI-AISS non persegue fini di lucro e ha per finalità prioritaria di sostenere il primato del Servizio Sanitario Pubblico. Essa si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi morali, professionali, culturali ed economici degli associati, di promuovere e sviluppare il ruolo del medico con esclusivo rapporto con il S.S.N.
La CUMI-AISS si propone inoltre di:
- Privilegiare il momento della prevenzione, di sviluppare la partecipazione attiva della popolazione nella lotta per la salute e contro tutte le cause prime di malattia.
- Promuovere e difendere la qualità delle prestazioni da erogare agli assistiti;
- Partecipare alle iniziative e alla realizzazione finalizzata ad ottimizzare le strutture ed i servizi sanitari;:
- Promuovere la solidarietà tra tutti i Sindacati, le Associazioni e le categorie mediche al fine di tutelare gli interessi della professione medica;
- Proporre e promuovere organica programmazione sanitaria, che , alla stregua di quanto avviene in altri paesi dell' Unione Europea (U.E.), porti il laureato a lavorare nel più breve tempo possibile dal conseguimento della laurea;
- promuovere tutte le iniziative atte a garantire pari opportunità lavorative e di crescita professionale per le donne, anche in funzione della tutela della maternità, anche adottiva
- assumere la rappresentanza della categoria degli iscritti a tutti gli effetti presso le Autorità e gli Organismi Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali
- promuovere studi, ricerche, indagini conoscitive, attività pubblicistiche ed editoriali, in ambito nazionale ed internazionale, anche al fine di formulare proposte di natura politica, legislativa ed amministrativa. Il Sindacato ritiene che la formazione dello specialista, universitario, ospedaliero o di Medicina Generale, sia alla base della riqualificazione professionale della categoria. Per questi motivi l'accesso alla formazione specialistica deve essere regolato da norme chiare ed incontestabili, tali da garantire l'utenza
- sostenere le norme che rendano impossibile ogni sfruttamento della professione medica;
- promuovere iniziative per confederarsi a livello internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale con gli altri Organismi sindacali medici autonomi, nonché con altre Associazioni di categoria siano esse sanitarie, tecniche, professionali, o per costituire patti d'intesa per obbiettivi comuni con gli Organismi e le Associazioni innanzi dette;
- realizzare per i propri iscritti un sistema integrato e polivalente di servizi (assistenza legale, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc. )
- promuovere e svolgere attività culturali e di formazione, sia sul piano professionale che culturale, al fine di ottenere la qualificazione professionale dei propri iscritti (in relazione alle diverse categorie di medici associati), nonché l'arricchimento culturale, più in generale, della collettività.
La C.U.M.I.-A.I.S.S. persegue gli scopi associativi anche attraverso attività editoriali di pubblicazione di periodici rivolti ai propri iscritti e più in generale a tutti i medici italiani, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI EDITORIA E RADIOTELEVISIONE.


Art.5

Il Sindacato utilizza lo sciopero come estremo strumento di azione per la tutela degli interessi degli iscritti e per difendere l'ordine democratico. L'esercizio di tale forma di lotta tiene conto della deontologia professionale medica e dei codici di autoregolamentazione, al fine di ottenere il diritto alo sciopero e quello alla salute come diritti di valenza costituzionale.


Art.6

La qualità di associato si perde per morte, dimissione, esclusione che segua a morosità annuale, indegnità e per altro comportamento contrario al presente statuto.
In tutti questi casi, ed in ogni caso in cui l'associato cessi di appartenere al Sindacato, non compete alcun rimborso o indennizzo e i contributi versati rimarranno a fondo perduto nella Cassa del Sindacato.


Art.7

Sono eleggibili alle cariche degli Organi del Sindacato i soci ordinari in regola con il pagamento del contributo associativo, di cui al precedente articolo2, da almeno 12 mesi antecedenti la elezione.
Eventuali deroghe dovranno essere votate dal Consiglio Nazionale.



Art.8

Patrimonio della CUMI-AISS è costituito:
dai beni mobili ed immobili aziendali, provinciali, Regionali, Nazionali, proprietà della CUMI, SIME-AISS, AMICO
dalle testate giornalistiche "Il Medico d'Europa, Prospettive Mediche, Specialisti In Formazione"
dal logo delle tre rispettive associazioni sindacali
dalle quote associative ed ordinarie
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà del Sindacato
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi di Enti pubblici e privati
da proventi derivanti dall'Organizzazione di manifestazioni o partecipazioni di esse
da contributi provenienti delle sedi Provinciali dai contributi che secondo le necessità e secondariamente a particolari iniziative, si potranno ascrivere ai soci nella loro totalità od a parte di essi, in qualità di quote associative straordinarie
dai contributi di Enti Privati e Pubblici e di privati cittadini
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale
da ogni forma di pubblicità o finanziamento derivante dall'attività del Sindacato (giornale, manifestazioni, congressi, studi medici ecc)


Art.9

La CUMI-AISS gestisce i propri organi d'informazione, rivolti agli aderenti al sindacato, nel rispetto della normativa vigente in materia di editoria e radiotelevisione.


Art.10

ORGANI STATUTARI DELLA C.U.M.I.-A.I.S.S.

Il Sindacato è organizzativamente strutturato in Sedi Regionali ed aziendali e locali.
Sono Organi del Sindacato:

il Congresso Nazionale
la Presidenza Nazionale
il Consiglio Nazionale
la Consulta delle Regioni
il Segretario Generale
il Vice Segretario Nazionale 
il tesoriere Nazionale
la Segreteria Nazionale
il Collegio Nazionale dei Probiviri
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
il Congresso Regionale
il Presidente Regionale
il Segretario Regionale
il Vice Segretario Regionale
il Tesoriere Regionale
il Consiglio Regionale
la Segreteria Regionale
l'Assemblea e il Coordinamento di Azienda di Gruppi di Aziende o di Provincia 
il Rappresentante Sindacale di Azienda,di Gruppi di azienda o di provincia


Art.11

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato .
E' costituito dalla Segreteria Nazionale e dalla Presidenza nazionale e dai Segretari Regionali e dai presidenti regionali,che ne fanno parte di diritto,più un numero di delegati eletti dalle Assemblee Regionali o Locali, secondo un meccanismo proporzionale deliberato dal Consiglio Nazionale, fermo restando il diritto di rappresentanza di ogni realtà di base sufficientemente rappresentativa.
Il Congresso Nazionale è inoltre aperto a tutti gli associati che hanno diritto di intervento,ma non diritto al voto.
Il Congresso Nazionale viene indetto dal Presidente Nazionale secondo le norme di legge ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali.
Esso è convocato in seduta straordinaria dal Presidente su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale e in caso di dimissioni del Segretario Generale.
Presiede il Congresso il Presidente Nazionale.
Il Presidente renderà noto agli Organi periferici del Sindacato la tesi e l'ordine del giorno dei lavori del Congresso almeno sessanta giorni prima della data fissata per il Congresso stesso.
Il Congresso Nazionale discute e delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno,siano essi di carattere ordinario che straordinario,dà le direttive programmatiche,sindacali,organizzative e amministrative generali del Sindacato e sulla estinzione dei fondi residui e sulla devoluzione del patrimonio del Sindacato;delibera sulle eventuali modifiche statutarie.


Art.12

La Presidenza Nazionale

La Presidenza Nazionale è costituita da un Presidente e da un vice-Presidente ed è eletta dal Congresso nazionale su proposta dell'Assemblea.
Il Presidente nazionale rappresenta l'unità del sindacato ed è garante della corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti interni.
Convoca e presiede il Congresso Nazionale, convoca e presiede il Consiglio nazionale.
Il Vice Presidente Nazionale, in caso di impedimento del Presidente Nazionale, ne assume le funzioni.
La Presidenza Nazionale fa parte di diritto del Consiglio Nazionale.
Il Presidente partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.


Art.13

Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto gal Congresso Nazionale con voto nominativo diretto a scrutinio segreto con maggioranza dei due terzi in prima votazione.
In seconda votazione si procede al ballottaggio con maggioranza semplice tra i due candidati che hanno riportato più voti alla prima votazione.
Svolge le funzioni di cui al successivo Art.17.
E' membro del Consiglio e della Segreteria Nazionale.


Atr.14

Vice Segretario Nazionale

Il Vice Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale con le stesse modalità della Segretario Generale.
Svolge le funzioni di cui al successivo Art.17.
E' membro del Consiglio e della segreteria Nazionale.


Art.15

Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale con le stesse modalità del Segretario Nazionale.
Svolge le funzioni di cui al successivo Art.17.
E' membro del Consiglio e della Segreteria Nazionale.


Art.16

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo di direzione politica del sindacato ed applica le scelte politiche e sindacali del Congresso Nazionale.
Esso è composto:
- da un numero di membri eletti al Congresso Nazionale nella misura e con le modalità stabilite dal Congresso stesso;
- dai Segretari Regionali o da un loro delegato, comunque componente delle rispettive segreterie regionali.
Il numero dei membri elettivi non può essere comunque inferiore alla metà dei componenti totali del Consiglio stesso.
Sono membri di diritto gli ex-segretari nazionali e gli ex presidenti nazionali.
Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto, i Probiviri nazionali ed i Presidenti regionali.
I membri eletti del Consiglio Nazionale decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni ordinarie.
Il Consiglio Nazionale elegge la Segreteria Nazionale. Elegge inoltre il Presidente nazionale, il vice-presidente nazionale il vice segretario Nazionale ed il Tesoriere nazionale, nel caso di decadenza dai rispettivi mandati per qualunque motivo, nell'intervallo tra i Congressi.
Nel caso di decadenza per qualunque motivo del Segretario Generale, il Presidente nazionale convocherà entro 60 giorni il Congresso nazionale per procedere all'elezione del nuovo Segretario generale.
Il Consiglio nazionale viene presieduto dal Presidente Nazionale, in sua assenza dal Vice Presidente.
Il Consiglio Nazionale è indetto dal Presidente Nazionale almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.
Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto.
In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Quando il Consiglio Nazionale è chiamato a svolgere funzioni elettive è comunque richiesta la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.
Il Consiglio nazionale fissa le norme omogenee per tutto il territorio nazionale sull'entità e le modalità di, pagamento delle quote sociali.
Procede all'approvazione del bilancio nazionale (consuntivo e preventivo);
Fissa la misura e le modalità del contributo associativo di cui all'articolo II;
Fissa la percentuale di ripartizione delle entrate derivanti dalle quote associative tra le sedi Regionali ed indica la percentuale minima da versare dalle tesorerie Regionali alle rappresentanze aziendali ove costituite e composte da almeno 15 soci.
Dalle riunioni del Consiglio nazionale il Presidente o il suo delegato, redige un verbale del quale si darà lettura per l'approvazione nella seduta successiva.


Art.17

La consulta Delle Regioni e La Segreteria Nazionale

a) La Consulta delle Regioni è composta dai Segretari regionali o, in caso do impedimento, da un loro delegato appartenente comunque alla Segreteria regionale di appartenenza.
La consulta è presieduta dal Segretario generale del Sindacato. La consulta svolge funzioni di supporto tecnico-organizzativo alla Segreteria nazionale ed esprimere pareri per le questioni ad essa demandate dalla Segreteria o dal Consiglio nazionale. Uno o più membri della Consulta possono sostituire od integrare, su mandato della Segreteria nazionale, la stessa in particolari situazioni (trattative, funzioni di rappresentanza, ecc.). La consulta si riunisce su convocazione del segretario generale o su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno.
b) Il segretario Generale ha la responsabilità politica del Sindacato, lo rappresenta in ogni istanza, convoca e presiede la Segreteria Nazionale e rappresenta il Sindacato in giudizio in proprio e per delega.
c) La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del Sindacato ed è composta fino ed un massimo di dieci membri oltre al Segretario Generale al Vice Segretario Nazionale ed al Tesoriere Nazionale eletta con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.
Ogni componente di segreteria sarà nominato, in seno alla segreteria stessa Responsabile di area o di funzione di cui all'Art.18.
Nomina la commissione per le trattative per il rinnovo degli accordi nazionali privilegiando le specificità dei settore. La suddetta Commissione è tenuta ad osservare le direttive della Segreteria Nazionale ed a riferire costantemente sull'evoluzione dei lavori attenendosi responsabilmente al mandato ricevuto. Essa è costituita da:
- Segretario Nazionale (o dal suo vice)
- Responsabile dell'area che tratta le questioni oggetto di trattativa
- Ulteriori membri nominati dalla Segreteria
La Segreteria è convocata dal Segretario o dal vice-Segretario Nazionale almeno ogni DUE mesi; inoltre, può essere convocata ogni qualvolta il Segretario Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti la Segreteria.
La convocazione è indetta con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante lettera raccomandata A/R, oppure indicazione avvenuta in precedente riunione di Segreteria Nazionale. Nei casi di particolare urgenza, mediante comunicazione anche telefonica con preavviso di almeno cinque giorni.
Delle riunioni dalla Segreteria Nazionali si redige un verbale redatto dal Segretario o da persona da lui designata.
Le deliberazioni dalla Segreteria Nazionale sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Segretario Generale. Non è previsto il meccanismo di delega.
d) Il Vice Segretario Nazionale sostituisce il Segretario Generale in sua assenza o impedimento o su sua delega. In caso di decadenza ne esercita le funzioni, fino al nuovo congresso elettivo.
e) Il Tesoriere Nazionale coordina l'attività amministrativa del sindacato nei confronti dei terzi, in giudizio per tutti gli affari di amministrazione ordinaria. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo del sindacato, ha potere in merito all'apertura, gestione, chiusura di conti correnti bancari, postali o libretti di risparmio intestati al Sindacato in proprio o per delega. Rendiconta quadrimestralmente alla segreteria nazionale ed ai Revisori dei Conti la situazione finanziaria e presenta annualmente il bilancio al consiglio nazionale comprensivo di quello delle Segreterie regionali che, su richiesta del tesoriere nazionale stesso devono essere pervenuti almeno quindici giorni prima della data prevista del consiglio nazionale.


Art.18

Coordinamenti e responsabili di Funzione

La segreteria nazionale nomina tra i propri membri i responsabili di area e di funzione, privilegiando le specificità professionali.
Il Responsabile di Area :
- coadiuverà il Segretario Nazionale in tutti gli incontri ufficiali per la salvaguardia dell'area rappresentata
- Parteciperà alle trattative per la modifica delle leggi, convenzioni o accordi anche intersindacali che regolano il proprio specifico settore d'interesse
- Curerà gli spazi previsti sul giornale del Sindacato e sul Sito Internet in armonia con il comitato di redazione per la sua Area
- Identificherà specifiche strategie di tesseramento
I Responsabili di funzione collaborano, per quanto di interesse con Segretario, Vice Segretario e tesoriere e coordinando i rispettivi colleghi nominati a livello regionale.


Art.19

Collegio dei Revisori dei Conti

I revisori dei Conti in numero di tre più un supplente, sono eletti dal Congresso Nazionale ed Hanno il compito di verificare il Bilancio Amministrativo Nazionale e regionali.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale del sindacato.


Art.20

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi ed un supplente, viene eletto dal Congresso Nazionale.
Ha il compito di dirimere ogni controversia tra gli associati al Sindacato, tra questi ed il Sindacato stesso; esamina e giudica gli atti lesivi agli Interessi ed alla dignità del Sindacato.
Il Collegio dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni: richiamo verbale, diffida, censura, sospensione, espulsione.
Il collegio si riunisce su proposta del Consiglio Nazionale o regionale o di altro organismo statutario del sindacato.
I Probiviri possono proporre al Consiglio Nazionale il commissariamento delle sedi Regionali in caso di gravi motivi.


Art.21

Organismi Regionali

Il Congresso regionale discute e delibera la linea politica locale del Sindacato nell'ambito delle linee deliberate dal Congresso Nazionale. Elegge il "Presidente regionale, il Segretario regionale, Vice Segretario regionale, il tesoriere regionale e il Consiglio regionale" con le stesse modalità previste per gli organismi nazionali.
Il Presidente regionale rappresenta l'unità del sindacato ed è il garante della corretta applicazione dello statuto e dei regolamenti interni. Partecipa alle riunioni della Segreteria regionale, convoca e presiede il Consiglio regionale, convoca e presiede il Congresso regionale. Partecipa, senza diritto di voto se non ne è già componente elettivo, al riunioni del Consiglio nazionale e collabora col Presidente nazionale, su richiesta di quest'ultimo, nelle funzioni proprie della presidenza nazionale. Il congresso regionale è formato da tutti gli iscritti al sindacato di quella Regione o da delegati eletti in assemblee locali secondo modalità stabilite dal consiglio regionale. Il Consiglio regionale è composto dalla Segreteria regionale e da tutti i Segretari o responsabili aziendali o provinciali, oltre ad un numero di componenti elettivi deciso dal Congresso regionale.
Il Consiglio regionale elegge la segreteria regionale.
Il Consiglio regionale definisce gli ambiti territoriali in cui si articolano le realtà locali, aziendali, multiaziendali o provinciali.
Per ogni altra questione si fa riferimento ai corrispondenti organismi nazionali.


Art.22

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario CUMI-AISS si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Le risorse Finanziarie derivanti dalle quote associative vengono ripartite secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale tra tesoreria nazionale e tesorerie regionali.
E' compito del Consiglio regionale stabilire l'entità delle ripartizioni spettanti alla tesoreria regionale ed alle realtà aziendali, multiaziendali o provinciali, fatto salvo quanto stabilito dal consiglio nazionale per quanto spettante ai rappresentanti aziendali con più 15 iscritti.


Art.23

Tutte le cariche sociali anno la durata di tre anni
I membri del Consiglio nazionale fanno parte di diritto del Consiglio regionale e locali di propria residenza.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della Codice Civile ed alla prassi corrente.


Art.24

Tutte le deliberazioni dei pari organi statutari saranno assunte con la maggioranza semplice, ove non diversamente specificato, fatte salve in ogni caso le maggioranze previste dall'Art.21 c.c.


Art.25

Per ogni controversia tra un associato ed il sindacato è competente il Foro di Roma.


Art.26

Al Consiglio nazionale è demandato il compito, nei termini stabiliti dall'Assemblea, di redigere un regolamento di attuazione delle norme statutarie che preveda anche le modalità di designazione delle Rappresentanze Sindacali Decentrate (RSD).


Art.27

La CUMI-AISS è socio fondatore della SiME regolata dall'allegato statuto.

ARTICOLO A

E' costituito il Sindacato dei Medici d'Europa (SiME), possono essere iscritti tutti i medici iscritti agli albi dei medici chirurghi esercitanti in Europa.
Il Sindacato è composto da più sezioni nazionali, una per ciascun paese europeo.
Ogni sezione è regolata da un proprio specifico statuto purché si rifaccia ai principi comuni di cui agli Art.3 e 4 dello statuto della C.U.M.I.-A.I.S.S.. Una sezione è regolarmente costituita quando raggiunge o i mille iscritti o l'1% dei medici esercitanti in quel Paese.
Il Consiglio Europeo è costituito non appena vengano formalizzate le adesioni al SiME di almeno due sezioni nazionali.
Ogni sezione nazionale indica un segretario nazionale ed un membro ogni 1000 iscritti in regola con il pagamento dell'anno corrente, presso il Consiglio Europeo dei Medici.
Il Consiglio così costituito elegge un Segretario Europeo ed un Presidente con il compito di coordinare ed omogeneizzare le iniziative nazionali in ambito europeo. Predispone uno specifico regolamento per il finanziamento ed il corretto funzionamento del consiglio stesso. Fino alla costituzione di specifiche sezioni nazionali ogni medico può iscriversi temporaneamente alla sezione nazionale Europea già attiva a scelta del socio stesso.


ARTICOLO B

Il Sindacato s'ispira ai principi universalistici e solidaristici che sostengono i servizi sanitari pubblici dei Paesi della Comunità Europea.


ARTICOLO C

Sede del consiglio Europeo è quella del Segretario Europeo.
Il segretario Europeo sarà, per il primo triennio, il segretario della sezione Italiana (sezione fondatrice).
La durata del Sindacato è illimitata.


NORME TRANSITORIE

In occasione dell'elezione dei primi organismi dirigenti si deroga dalla norma di cui all'art. 7.
Fino ai successivi Congressi Regionali restano in carica i Collegi regionali dei Probiviri e i Collegi regionali dei Revisori dei Conti eletti nei congressi regionali svoltisi in preparazione del Congresso Nazionale dell'anno 2000


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